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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1999)
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Testo in vigore dal: 25-8-1999
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto  con  il  presidente  del
Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno  e  coi  Ministri  per
l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la  giustizia  e
gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Orario massimo normale di lavoro. 
 
  La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai  ed
impiegati  nelle  aziende  industriali  o  commerciali  di  qualunque
natura, anche  se  abbiano  carattere  di  Istituti  di  insegnamento
professionale o di beneficenza, come pure negli  uffici,  nei  lavori
pubblici, negli ospedali ovunque e' prestato un  lavoro  salariato  o
stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui,  non
potra' eccedere le otto ore al giorno o  le  48  ore  settimanali  di
lavoro effettivo. (1) ((5)) 
 
  Il presente decreto non si applica al personale addetto  ai  lavori
domestici, al  personale  direttivo  delle  aziende  ed  ai  commessi
viaggiatori.(4) 
 
  Per i lavori eseguiti a bordo delle  navi,  per  gli  uffici  ed  i
servizi  pubblici,  anche  se  gestiti  da  assuntori   privati,   si
provvedera' con separate disposizioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il  Regio  D.L.  30  giugno  1926,  n.   1096,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 19 maggio  1927,  n.  777,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, tutte  le  aziende
commerciali ed agricole  sono  autorizzate  ad  aumentare  di  un'ora
l'orario di lavoro, dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del
R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e dei  relativi  contratti  di
lavoro". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 14 febbraio 1958, n. 138, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Le  disposizioni  sulla  limitazione  dell'orario   di   lavoro
contenute nel regio decreto-legge 15  marzo  1923,  numero  692,  nel
relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre  1923,
n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si  applicano  anche
al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra
urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 23 ottobre 1962, n. 1544, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica  di  quanto  disposto
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo  1923,  n.  692,  la
durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per
tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano  al
processo di estrazione  del  minerale,  esclusi  i  lavoratori  delle
miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e
torbiere,  fermo  restando  l'ammontare  globale  della  retribuzione
settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il Decreto 3 agosto 1999(in G.U. 10/08/1999  N.  186)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Nei lavori delle imprese industriali per
i  quali  la   contrattazione   collettiva   nazionale   prevede   la
distribuzione dell'orario di lavoro nei  periodi  multiperiodali,  le
quaranta ore settimanali di cui all'art. l del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, come  modificato  dall'art.  13  della  legge  24
giugno 1997, n.  196,  potranno  essere  superate  entro  i  predetti
periodi  -  in  ogni  caso  non  superiore  ad  un  anno  -   purche'
complessivamente non si ecceda il citato limite medio delle  quaranta
ore settimanali".