DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI e per gli  impianti  non  soggetti  alle  citate
disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche
sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione  degli  oneri
amministrativi di cui all'articolo 25  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, volto a  disciplinare  l'autorizzazione  unica  ambientale  e  a
semplificare gli adempimenti amministrativi  delle  piccole  e  medie
imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti  principi  e
criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,
20-bis e 20-ter, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni: 
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale; 
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente; 
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).