LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
              Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  ai  lavoratori  addetti  alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'articolo  17,
commi 2 e 5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
modificazioni, e ai lavoratori  dipendenti  dalle  societa'  derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge  n.  84  del  1994,  e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari  a  un  ventiseiesimo  del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale  straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e  degli  assegni
per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato  avviamento  al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al  lavoro  che
coincidano, in base al programma, con le giornate  definite  festive,
durante  le  quali   il   lavoratore   sia   risultato   disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero  di  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il  numero  massimo  di
ventisei giornate  mensili  erogabili  e  il  numero  delle  giornate
effettivamente lavorate in  ciascun  mese,  incrementato  del  numero
delle  giornate  di   ferie,   malattia,   infortunio,   permesso   e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al  presente
comma  da  parte  dell'INPS  e'  subordinata  all'acquisizione  degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o  agenzia,
delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in   base   agli
accertamenti effettuati in sede  locale  dalle  competenti  autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 
  3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo  17,  commi  2  e  5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e  successive  modificazioni,  e
alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie  portuali
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima  legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e'  esteso  l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre  1990,  n.
407. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  19-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  19-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  20-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  21. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  35. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  38. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  39. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  40. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  41. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  43. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  44. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. 
  46. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 1-bis del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
    b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  47. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9; 
    d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e  sesto  periodo,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Fondo  opera  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e   fino   ad
esaurimento delle stesse»; 
    b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; 
    c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
  «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si  applica  anche  ai
mutui: 
    a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30  aprile
1999, n. 130; 
    b)  erogati   per   portabilita'   tramite   surroga   ai   sensi
dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  costituiscono  mutui  di
nuova erogazione alla  data  di  perfezionamento  dell'operazione  di
surroga; 
    c) che hanno gia' fruito di altre misure di  sospensione  purche'
tali  misure  non  determinino   complessivamente   una   sospensione
dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
    d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
  «477. La  sospensione  prevista  dal  comma  476  non  puo'  essere
richiesta  per  i  mutui  che  abbiano  almeno  una  delle   seguenti
caratteristiche: 
    a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta  giorni  consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la  decadenza  dal  beneficio  del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata  da  terzi  una  procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato; 
    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
    c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione  a  copertura
del rischio che si verifichino  gli  eventi  di  cui  al  comma  479,
purche'  tale  assicurazione  garantisca  il  rimborso  almeno  degli
importi delle rate oggetto  della  sospensione  e  sia  efficace  nel
periodo di sospensione stesso»; 
    e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del  pagamento
delle rate del mutuo» sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di
riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al
netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; 
    f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
  «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'  subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno  uno  dei  seguenti  eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del  contratto  di  mutuo  e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio: 
    a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa; 
    c)  morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento». 
  49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a  479  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati  dal  comma  48
del presente articolo, si applicano esclusivamente  alle  domande  di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data  di  entrata
in vigore della presente legge.