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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 32

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.


Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
pubblica in termini di competenza finanziaria
aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

REGIONI 2012 2013 e succ.

Abruzzo 26.465 56.838
Basilicata 18.348 39.405
Calabria 36.764 78.956
Campania 98.398 211.325
Emilia Romagna 49.491 106.289
Liguria 23.408 50.272
Lazio 119.357 256.338
Lombardia 95.810 205.765
Marche 22.223 47.728
Molise 9.396 20.179
Piemonte 68.892 147.957
Puglia 54.713 117.504
Toscana 47.183 101.332
Umbria 20.321 43.642
Veneto 54.231 116.470

Totale 745.000 1.600.000







Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.


Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
pubblica in termini di cassa aggiuntivo
rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI 2012 2013 e succ.

Abruzzo 26.557 57.035
Basilicata 20.770 44.606
Calabria 39.512 84.857
Campania 89.286 191.755
Emilia Romagna 58.630 125.917
Liguria 28.687 61.609
Lazio 69.539 149.346
Lombardia 118.203 253.860
Marche 23.710 50.921
Molise 10.406 22.349
Piemonte 78.392 168.359
Puglia 46.824 100.561
Toscana 57.991 124.545
Umbria 19.582 42.056
Veneto 56.911 122.224

Totale 745.000 1.600.000







4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228;
((34))
g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni;
((34))
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228;
((34))
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. (1)
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.
n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità.
((34))
n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014.(27)
n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.
n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013.
5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.


Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
pubblica in termini di competenza e di cassa
aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

2012 2013 e successivi

DL 78 DL 98 DL 78 DL 98
Autonomie del e 138 Totale del e 138 Totale speciali 2010 del 2011 2010 del 2011

Bolzano 59.347 242.216 301.563 59.347 297.198 356.545 Friuli-Venezia
Giulia 77.217 229.350 306.567 77.217 281.411 358.628 Sardegna 76.690 237.544 314.234 76.690 291.466 368.156 Sicilia 193.582 572.826 771.408 198.582 702.853 901.435 Trentino-Alto
Adige 4.537 27.571 32.108 4.537 33.829 38.366 Trento 59.346 225.462 284.808 59.346 276.641 335.987 Valle d'Aosta 24.281 95.031 119.312 24.281 116.602 140.883
Totale 500.000 2.130.000 2.000.000
1.630.OOO 500.000 2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135;
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
17.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
.
18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
20. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
21. Le informazioni previste dai commi 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».
24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.
26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
27. Con decreto
((del Ministero dell'economia e delle finanze))
possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
(15a)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 1-bis) che l'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato "in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)»".
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AGGIORNAMENTO (15a)

Il Decreto 21 settembre 2012 (in G.U. 06/11/2012, n. 259) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno, in termini di competenza finanziaria e di cassa, determinati ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elenco:





Regioni Importo in euro

Basilicata 322.800

Campania 2.298.900

Lazio 2.725.300

Lombardia 3.944.600"
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 355) che "All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:
«n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014»".
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AGGIORNAMENTO (34)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 nel modificare l'art. 1, comma 452 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 460) che "L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014".