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LEGGE 3 giugno 2010, n. 79

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero. (10G0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2010
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Testo in vigore dal:  4-6-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni»;
b) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».
2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa».
3. Al comma 4 dell'articolo l del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità, se il primo ricopre la carica di Comandante generale,»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge».
4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 1959), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 4
Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.
Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 189 del 1959, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.».
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 7 (Concorso alla difesa militare). - 1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa.».
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.
3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità, se il primo ricopre la carica di Comandante generale, assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:
a. è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;
b. sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico - amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo.
b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.».
- Il testo dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989 è il seguente:
«Art. 9
1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.».