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LEGGE 25 maggio 1989, n. 190

Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonchè sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio

note: Entrata in vigore della legge: 28/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2010)
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Testo in vigore dal:  4-6-2010
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Art. 9

1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190".