LEGGE 31 marzo 2000, n. 78

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 5/4/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 5-4-2000
                               Art. 4
Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza

  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento,
lo  stato  giuridico  e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia  di  finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1
della  legge  23  aprile  1959,  n.  189,  dei  compiti  del Corpo in
relazione al riordino della pubblica amministrazione.
  2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione  dell'esercizio  delle  funzioni di polizia economica e
   finanziaria  a  tutela  del  bilancio  dello  Stato  e dell'Unione
   europea;
b) armonizzazione  della  nuova  disciplina  ai contenuti del decreto
   legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento  dei  ruoli  e delle relative dotazioni organiche alle
   esigenze  funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita'
   operative  connesse  al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti
   di   natura  economico-finanziaria  derivanti  dalla  appartenenza
   all'Unione  europea.  All'adeguamento  potra'  procedersi mediante
   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale  e  tecnico-operativo
   esistenti,  l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi
   ovvero    l'istituzione    di    nuovi    ruoli,   con   eventuale
   rideterminazione   delle   consistenze   organiche   del  restante
   personale.  Tale  revisione  potra' riguardare anche, per ciascuno
   dei  ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di
   reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed
   il  numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione
   del  grado  apicale  di Generale di corpo d'armata con consistenza
   organica  adeguata  alle  funzioni  da  assolvere  ed all'armonico
   sviluppo  delle  carriere,  l'elevazione  a  65 anni del limite di
   eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando
   correlativamente  anche  quello del Comandante generale in carica,
   nonche',  solo  se  necessario  per la funzionalita' del servizio,
   innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente
   verranno  assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante
   generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento    delle    disposizioni   inerenti   ad   attivita'
   incompatibili  con  il  servizio, nonche' riordino della normativa
   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,  realizzando l'uniformita'
   della disciplina di tutto il personale;
e) revisione  delle  dotazioni  dirigenziali, al fine di adeguarne la
   disponibilita'  alle  effettive  esigenze  operative  ed  al nuovo
   modello  organizzativo  previsto  dall'articolo 27, comma 3, della
   legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino,  secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione,
   della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione  di  disposizioni transitorie per il graduale passaggio
   dalla   vigente   normativa   a  quella  adottata  con  i  decreti
   legislativi.
  4.  Il  Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti  legislativi  di  cui  ai  commi  1 e 2, corredati dai pareri
previsti  dalla  legge,  per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti  per  materia,  esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario,  che  si  esprimono  entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
          Nota all'art. 4, comma 1:
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
          189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e' il
          seguente:
              "Art. 1. - 1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende
          direttamente  e  a  tutti  gli  effetti dal Ministro per le
          finanze.  Esso fa parte integrante delle Forze armate dello
          Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
                prevenire,  ricercare  e  denunziare le evasioni e le
          violazioni finanziarie;
                eseguire  la  vigilanza  in  mare per fini di polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione;
                vigilare,  nei  limiti stabiliti dalle singole leggi,
          sull'osservanza    delle    disposizioni    di    interesse
          politico-economico;
                concorrere   alla   difesa   politico-militare  delle
          frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
                concorrere   al   mantenimento  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica;
                eseguire  gli  altri servizi e tutela per i quali sia
          dalla legge richiesto il suo intervento".
          Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):
              - Per   quanto   concerne  il  decreto  legislativo  30
          dicembre 1997, n. 490, si veda la nota all'art. 1, comma 2,
          lettera c), n. 1).
          Nota all'art. 4, comma 2, lettera e):
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art. 27 della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              "3.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          e'  determinata  la  struttura  ordinativa  del Corpo della
          Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
          art.  2,  3  e  6  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, con
          contestuale  abrogazione delle citate norme e di ogni altra
          che  risulti  in  contrasto  con  la  nuova disciplina, nei
          limiti  degli ordinari staziamenti di bilancio per il Corpo
          e  dei  relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
          seguenti criteri:
                a) assicurare  economicita', speditezza e rispondenza
          al  pubblico  interesse dell'azione amministrativa, tenendo
          conto    anche   del   livello   funzionale   delle   altre
          amministrazioni   pubbliche  presenti  nei  diversi  ambiti
          territoriali  nonche'  delle esigenze connesse alla finanza
          locale;
                b) articolare  gli  uffici  e  reparti  per  funzioni
          omogenee,  diversificando tra strutture con funzioni finali
          e con funzioni strumentali o di supporto;
                c) assicurare   a  livello  periferico  una  efficace
          ripartizione della funzione di comando e controllo;
                d) eliminare le duplicazioni funzionali;
                e) definire  i  livelli  generali  di  dipendenza dei
          Comandi e reparti".