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LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  1-3-2022
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Art. 4



Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici.
Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.
Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Se non
((abbia raggiunto il))
limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (6) (8)
((10))
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica acquista efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma dell' articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dalla legge 3 giugno 2010, n. 79.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 7, comma 10) che "In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che "L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".