LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43 
Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi  nelle  zone  del
                  Belice colpite dal sisma del 1968 
 
  1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli 
interventi di cui all'articolo 17, comma  5,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata  all'articolo
54 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  gli  enti  beneficiari,
convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita'
in  essere  a  contrarre  mutui  quindicennali,  secondo  criteri   e
modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, 
ai sensi del secondo  comma  dell'articolo  4  del  decreto-legge  27
febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
marzo 1968, n. 241, e' disposto, dopo l'ultimazione dei  lavori,  con
ordinanza del sindaco. 
  3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la 
ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati
nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi  sismici  del
gennaio  1968,  sono  esenti  dalle  imposte  di   bollo,   registro,
ipotecarie  e  catastali   nonche'   dalle   tasse   di   concessione
governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968  fino  al  31
dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di  eventuali  imposte
gia' pagate. (6) (8) (9) (13) (15) ((16)) 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, 
determinato in 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2002,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2,comma 19) 
che "Il termine  previsto  dal  comma  3  del  presente  articolo  e'
prorogato al 31 dicembre 2004". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 
507) che "Il termine previsto dal comma  3,  del  presente  articolo,
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma  19,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 
31 dicembre 2005." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 
126) che "Il termine previsto  dal  comma  3  del  presente  articolo
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente  prorogato  al
31 dicembre 2006". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni 
dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17 ha  disposto  (con  l'art.  6,  comma
8-ter) che "Il termine previsto dal comma 3 del presente articolo, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni 
dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma
1) che il  termine  previsto  dal  presente  articolo,  comma  3,  e'
differito al 31 dicembre 2008. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, comma 9) 
che "Il termine previsto dal comma 3 del  presente  articolo  43,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009".