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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  12-11-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20.
In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietà l'area necessaria e vengono
estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decreto.
Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.
((Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonché alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui))
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Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonché allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione.
Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica.
Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.