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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2001, n. 197

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo.

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Testo in vigore dal:  10-6-2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;
Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/99 del 24 settembre 1999, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega di funzioni per i Servizi tecnici nazionali, ad esclusione del Servizio sismico nazionale e del Servizio nazionale dighe, al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari Amministrativi, Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e relative sedi periferiche) che verranno tutti di seguito indicati con il termine "Dipartimento".
2. I procedimenti di competenza del Dipartimento devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate per ciascun Servizio o Ufficio, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
Note alle premesse:
- Per il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, supplemento ordinario
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante: "Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante: "Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1993.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995, recante: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: " Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di servizi tecnici nazionali al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241/1990:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".