LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

note: Entrata in vigore della legge: 18-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2023)
Testo in vigore dal: 20-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                   (Diritto all'equa riparazione) 
  1. E' inammissibile la domanda di  equa  riparazione  proposta  dal
soggetto che non ha esperito i  rimedi  preventivi  all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter. (12) ((17)) 
  2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta  la  complessita'
del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti  e
del giudice durante il procedimento, nonche'  quello  di  ogni  altro
soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
(5) 
  2-bis. Si considera rispettato il termine  ragionevole  di  cui  al
comma 1 se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in  primo
grado, di due anni in secondo grado,  di  un  anno  nel  giudizio  di
legittimita'. Ai  fini  del  computo  della  durata  il  processo  si
considera iniziato con  il  deposito  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio ovvero con  la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si
considera rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
esecuzione forzata si e' concluso in tre  anni,  e  se  la  procedura
concorsuale si e'  conclusa  in  sei  anni.  Il  processo  penale  si
considera iniziato con l'assunzione della qualita'  di  imputato,  di
parte civile o di responsabile civile, ovvero  quando  l'indagato  ha
avuto legale conoscenza della chiusura  delle  indagini  preliminari.
(5) (7) (9) 
  2-ter. Si considera comunque rispettato il termine  ragionevole  se
il giudizio viene definito in  modo  irrevocabile  in  un  tempo  non
superiore a sei anni. (5) 
  2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo  in  cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il  giorno  in  cui
inizia a decorrere  il  termine  per  proporre  l'impugnazione  e  la
proposizione della stessa. (5) 
  2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
    a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in  giudizio
consapevole  della  infondatezza  originaria  o  sopravvenuta   delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile; 
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile; 
    c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo  periodo,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato   una   ingiustificata   dilazione    dei    tempi    del
procedimento.(11) 
  2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da  irragionevole
durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: 
    a)  dichiarazione  di   intervenuta   prescrizione   del   reato,
limitatamente all'imputato; 
    b) contumacia della parte; 
    c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di  procedura  civile  e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
    d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli  81  e  82  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel  giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni  di  cui  all'articolo  70  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    f)  introduzione  di  domande  nuove,  connesse  con  altre  gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i  presupposti  per  i
motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
salvo che il  giudice  amministrativo  disponga  la  separazione  dei
processi; 
    g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,  valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte. 
  2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno  quando  la
parte ha conseguito,  per  effetto  della  irragionevole  durata  del
processo, vantaggi  patrimoniali  eguali  o  maggiori  rispetto  alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55,  comma  2)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio  2015,  n.  184
(in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24  marzo  2001,
n. 89 (Previsione di equa  riparazione  in  caso  di  violazione  del
termine ragionevole del processo e  modifica  dell'articolo  375  del
codice di procedura civile),  nella  parte  in  cui  prevede  che  il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita'
di imputato, ovvero quando  l'indagato  ha  avuto  legale  conoscenza
della  chiusura   delle   indagini   preliminari,   anziche'   quando
l'indagato, in seguito a un atto dell'autorita' giudiziaria, ha avuto
conoscenza del procedimento penale a suo carico". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 19 febbraio 2016,
n.  36  (in  G.U.  1ª  s.s.   24/02/2016,   n.   8)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  2-bis,  della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione  del  termine  ragionevole   del   processo   e   modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui
si applica alla durata del processo di  primo  grado  previsto  dalla
legge n. 89 del 2001". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 giugno - 10 luglio 2019, n.
169  (in  G.U.  1ª   s.s.   17/07/2019,   n.   29),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  2-quinquies,
lettera e), della legge 24 marzo 2001,  n.  89  (Previsione  di  equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera  a),  n.
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 2012, n. 134". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 30  luglio  2021,
n.  175  (in  G.U.  1ª  s.s.  04/08/2021,  n.  31),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,  in  relazione
all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.  1,
comma 777, lettere a) e b), della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 giugno - 13 luglio 2023, n.
142  (in  G.U.  1ª   s.s.   19/07/2023,   n.   29),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24
marzo 2001,  n.  89  (Previsione  di  equa  riparazione  in  caso  di
violazione  del  termine  ragionevole   del   processo   e   modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui
prevede l'inammissibilita' della domanda di equa riparazione nel caso
di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art.  1-ter,
comma 6, della medesima legge".