LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43 
             (Dismissione di beni e diritti immobiliari) 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le  parole:  "Il  Ministro  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale". 
  2. Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23  dicembre  1996,
n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23  dicembre
1999,  n.  488,  al  primo  periodo,  le  parole:   suscettibili   di
utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti  ad
utilizzazione agricola", e sono soppresse le  parole:  "che  ne  cura
l'attuazione";  al  secondo  periodo,  le  parole:  "destinati   alla
coltivazione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "utilizzati  per  la
coltivazione  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione"; il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso  il
diritto di prelazione, le cui modalita' di  esercizio  sono  definite
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali". 
  3. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  definisce  e  cura  l'attuazione  di   un   programma   di
alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli  enti  di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente  o  in  uno  o
piu' lotti anche  avvalendosi  delle  modalita'  di  vendita  di  cui
all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  come
modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488. 
  4. Gli enti venditori sono esonerati dalla  consegna  di  documenti
relativi alla proprieta' o al diritto sul bene,  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del  diritto.  La  disposizione  non  ha
effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, siano in atto controversie  con  privati
od altro ente pubblico,  in  sede  amministrativa,  stragiudiziale  o
giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi. 
  5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  1993,  n.
560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene  richiesta,
da parte dell'acquirente, la rettifica  della  rendita  catastale  in
diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra
l'immobile  richiesto  in  cessione  ed   altro   di   superficie   e
caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro  ad
esso  adiacente,   l'Ufficio   del   territorio   dovra'   provvedere
all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di  ricezione
della richiesta". 
  6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni nelle quali
lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno  una  partecipazione  di
controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni  atto
avente ad oggetto immobili  o  diritti  reali  su  immobili  di  loro
proprieta', sono esonerati dall'obbligo di comprovare la  regolarita'
urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40  e  41  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.  Tali  atti  possono  essere  compiuti
validamente senza l'osservanza  delle  norme  previste  nella  citata
legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una  dichiarazione  resa  ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive  modificazioni,
attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con
riferimento  alla  data  delle  costruzioni  e,  per  i  terreni,  la
destinazione  urbanistica,  senza  obbligo  di   allegare   qualsiasi
documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di
alienazione,  conferimento  o  costituzione  del  diritto  reale  dal
soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa'  alienante  o
conferente. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di  dismissione  dei
rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli
gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio  1996,  n.  104,
gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma  1,  del
citato decreto legislativo promuovono la definizione del  contenzioso
in materia  immobiliare  privilegiando  soluzioni  transattive  o  di
bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento  di  un
apprezzabile risultato economico in relazione  al  rischio  implicito
del giudizio, allo stato ed al presumibile  costo  di  esso,  nonche'
alla possibilita' di effettiva riscossione del credito. 
  13. Gli enti  di  cui  al  comma  12,  al  fine  di  accelerare  la
realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati  a  definire
bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso
abitativo maturata alla data del 30 settembre  2000  purche'  questi,
previa formale rinuncia a  qualsiasi  azione,  eccezione  o  pretesa,
versino in unica soluzione e senza interessi  l'80  per  cento  delle
somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo  di
morosita'  locativa  per  canone  ed  oneri  accessori,  oltre   alle
eventuali spese legali. 
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23  dicembre  1996,  n.
662, come sostituito dal comma  3  dell'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura
l'attuazione" sono aggiunte le seguenti:  "fatto  comunque  salvo  il
diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili  non
destinati ad  uso  abitativo,  in  favore  dei  concessionari  e  dei
conduttori,  nonche'  in  favore  di  tutti  i  soggetti  che,   gia'
concessionari, siano  comunque  ancora  nel  godimento  dell'immobile
oggetto di alienazione e che  abbiano  soddisfatto  tutti  i  crediti
richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente  alle  nuove
iniziative di vendita avviate a decorrere dal  1°  gennaio  2001  che
prevederanno la vendita frazionata". 
  16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28  luglio  1999,
n. 266, e' aggiunto il seguente: 
"10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere
alienati gli immobili  del  patrimonio  e  del  demanio  dello  Stato
concessi in qualita'  di  alloggi  individuali  ai  dipendenti  della
Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di
servizio". 
  18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   all'alinea,   le   parole:   "le   societa'   a   prevalente
partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le societa'
derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente  o
indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o  superiore  al
30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie"; 
    b) la lettera c) e' abrogata. 
  19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti
al servizio di portierato o di custodia e  vigilanza  degli  immobili
che vengono dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali, restano
alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto  dagli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  27  marzo   2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e  fino
all'esaurimento  delle  relative  procedure  di  dimissione,  non  si
applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre  1999,  n.
488. 
  21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di  dismissione,
di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge  23  dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, gia'  individuati,  non  si
applica  l'articolo  4,  secondo  comma,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  del  10  settembre  1986,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986. 
  22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.