LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 23-6-1985
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 41.
 (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilita' dei beni)

  Ai  fini  della commerciabilita' dei beni, possono essere stipulati
gli  atti  aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili ((la
cui  costruzione  sia  stata iniziata successivamente al 10 settembre
1967))  per  i  quali  sia  esibita  idonea certificazione rilasciata
dall'autorita'    competente   che   attesti   l'avvenuto   integrale
adempimento   delle  prescrizioni  dei  ((provvedimenti  sanzionatori
adottati  ai  sensi  dell'articolo  41 della legge 17 agosto 1942, n.
1150,  modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
per  il  caso  di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in
base  a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15
della  legge  28  gennaio  1977, n. 10)). Degli estremi dei documenti
esibiti  dovra'  farsi menzione in atto; ((si applica in ogni caso il
disposto  dell'ultimo  comma  dell'articolo  17  e  del  primo  comma
dell'articolo 21 della presente legge)).
  Il  pagamento  delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui
al penultimo comma dell'articolo 35.
  La  certificazione  di  cui  al  primo  comma  e'  rilasciata dalla
competente  autorita'  entro  trenta giorni dalla presentazione della
domanda;   trascorso  inutilmente  tale  termine,  essa  puo'  essere
sostituita  da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto
integrale  adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al
primo  comma,  accompagnata  dalla  copia  conforme  della domanda di
rilascio della certificazione.
  ((Le  disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitu')).