LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.
          Delega al Governo per agevolare la mobilita' del
             personale militare e delle Forze di polizia

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  10.  Gli  alloggi  di  cui  alla  legge  6  marzo 1976, n. 52, sono
comunque  alienati,  agli  assegnatari  che  ne  facciano  richiesta,
indipendentemente  dai  limiti  stabiliti  al comma 4 dell'articolo 1
della  legge  24  dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le
modalita'  di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993,
n. 560.
  10-bis.  Con  le  stesse  modalita'  stabilite  al comma 10 possono
essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato
concessi  in  qualita'  di  alloggi  individuali  ai dipendenti della
Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di
servizio.