LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 4
                (Patrimonio immobiliare dello Stato).

  1.  Al  comma  86  dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo"
ed  e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di
uno  o  piu'  consulenti  finanziari  o immobiliari, incaricati anche
della  valutazione  dei  beni,  scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa' nazionali ed estere".
  2.  Il  comma  87  dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' abrogato.
  3.  Il  comma  99  dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"99.  I  beni  immobili  e  i  diritti  immobiliari  appartenenti  al
patrimonio  dello  Stato  non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
individuati  dal  Ministro  delle  finanze,  possono  essere alienati
secondo  programmi,  modalita'  e  tempi definiti, di concerto con il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   che  ne  cura  l'attuazione.  In  detti
programmi  vengono  altresi'  stabiliti le modalita' di esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori  e  gli  obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi
criteri  previsti  dal  secondo  periodo della lettera d) del comma 1
dell'articolo  7  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione   dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme  di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza
in   conflitto  di  interessi  con  i  compiti  propri  dell'incarico
ricevuto.  I  beni  e  i  diritti  immobiliari dello Stato, anche non
compresi  nei  programmi  sono  alienati  in  deroga  alle  norme  di
contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei  documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche'
alla  regolarita'  urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e  fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni
e  i  diritti  immobiliari  compresi  nei  programmi  possono  essere
alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e
secondo   i   termini   che   seguono.  Gli  intermediari  acquirenti
corrispondono   al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   l'importo  pattuito  e  si  impegnano  a
rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la  differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al
netto  di  una  commissione percentuale progressiva calcolata su tale
differenza.   Nel  caso  in  cui  l'intermediario  non  proceda  alla
rivendita   degli   immobili   nel   termine  concordato,  lo  stesso
corrisponde   al   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli
immobili,  indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
acquisto,  al  netto  della commissione percentuale di cui al periodo
precedente  calcolata  su tale differenza. Tale previsione si applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le  procedure  finalizzate  alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta
pubblica.  In  caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario
e'  calcolata  includendo  la commissione. Con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, puo' essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita  successiva.  All'alienazione  singola  dei  beni e diritti
immobiliari,  anche  non  compresi  nei programmi, a soggetti diversi
dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
  4.  Dopo  il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
"99-bis.  Le  disposizioni  di  cui al comma 99 si applicano anche ai
beni  immobili  appartenenti  al patrimonio dello Stato non conferiti
nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola;
il  relativo  programma di alienazione e' definito di concerto con il
Ministro   delle   politiche   agricole  e  forestali,  che  ne  cura
l'attuazione.  Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano
solo  agli  immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi
gli  usi  civici  non  agricoli,  i boschi, i demani, compresi quelli
marittimi  e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali,  di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree
interne  alle  citta'  e  quelle  in  possesso  o  in  gestione  alle
universita'  agrarie.  La  rivendita,  previo  accorpamento  in lotti
minimi  di  dieci  ettari  e  comunque in lotti atti ad assicurare la
piena  vitalita'  aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve
essere  effettuata  preferibilmente  ad  imprenditori  agricoli,  con
preferenza  per  i  giovani  imprenditori  che non abbiano superato i
quaranta  anni  di  eta'.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali    presenta    al    Parlamento   una   relazione   annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
  5.  Il  comma  100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"100.  Lo  Stato  venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti
relativi   alla  proprieta'  o  al  diritto  sul  bene  nonche'  alla
regolarita'  urbanistica  e  a  quella  fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e  fiscale.  Gli  onorari  notarili  sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni  di  interesse  storico  e artistico sui beni da alienare
sono  effettuate  secondo  le  modalita' e i termini stabiliti con il
regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
dicembre  1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  il  regolamento di cui all'articolo 32 della
predetta  legge  n.  448  del  1998  ancora non sia stato emanato, il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica  l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero
per  i  beni  e  le  attivita' culturali che si pronuncia entro e non
oltre  novanta  giorni  dalla ricezione della comunicazione in ordine
all'eventuale    sussistenza    dell'interesse    storico   artistico
individuando,  in  caso  positivo, le singole parti soggette a tutela
degli  immobili  stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 24 e seguenti della
legge  1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di
cui  alla  predetta  legge  n.  1089  del  1939 sono rilasciate entro
novanta  giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine
senza  che  la  valutazione  sia stata effettuata vi provvede, in via
sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".
  6.  Al  comma  102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  le  parole:  "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla
seguente: "stipulati".
  7.  I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono abrogati.
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.
  9.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano
fino   alla  piena  operativita'  dell'Agenzia  del  demanio  di  cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
  10.  Il  comma  1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"1.  Nell'ambito  del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio  immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze,  anche  in  deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo'
conferire  o  vendere  a  societa'  per  azioni,  anche appositamente
costituite,  compendi  o  singoli beni immobili o diritti reali su di
essi,  anche  se  per  legge o per provvedimento amministrativo o per
altro  titolo  posti  nella  disponibilita' di soggetti diversi dallo
Stato  che  non  ne  dispongano per usi governativi, per la loro piu'
proficua  gestione.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione   economica   si  avvale  di  uno  o  piu'  consulenti
immobiliari  o  finanziari,  incaricati  anche  della valutazione dei
beni,  scelti,  anche  in deroga alle norme di contabilita' di Stato,
con  procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere.
I  consulenti  immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di
compendi  o  singoli  beni  immobili  o  diritti  reali  su  di  essi
relativamente  alle  operazioni  di  conferimento o di vendita per le
quali   abbiano   prestato  attivita'  di  consulenza.  I  valori  di
conferimento,  ai  fini  di  quanto  previsto  dall'articolo 2343 del
codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita
catastale  rivalutata.  I  valori di vendita sono determinati in base
alla  stima  del  consulente  di  cui  al presente comma. Lo Stato e'
esonerato  dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto   sul  bene.  Il  Ministro  delle  finanze  produce  apposita
dichiarazione  di  titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono
ridotti  al  20  per  cento.  Le  valutazioni  di interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e
i   termini   stabiliti   con   il   regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 32 della presente legge".
  11.  Il  comma  3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
  "3.  I  comuni,  le  province  e  le  regioni nel cui territorio e'
situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto
di  prelazione.  A  tale  fine  il Ministero della difesa e' tenuto a
notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni
determinato  e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera
c),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione
deve  essere  esercitato  entro  il  termine di quarantacinque giorni
dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province
e  regioni  hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da
ogni  successivo  avente  causa.  La  priorita'  per  l'esercizio del
diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e
quindi  alle  regioni.  I comuni, le province e le regioni mantengono
per  almeno  trenta  anni  la  destinazione  pubblica  degli immobili
oggetto di dismissione o concessione".
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  13.  La  riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662, non si applica per gli anni 2000,
2001 e 2002.
  14.  Le  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad
uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con
i  fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze
del   personale  dei  servizi  antincendi  dipendente  dal  Ministero
dell'interno.  Le  amministrazioni  pubbliche  attivano,  entro il 31
dicembre  2000,  le  procedure  di  dismissione  del  loro patrimonio
immobiliare,  secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato
articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
  15.  Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni
del   presente   articolo   all'alienazione  di  diritti  e  di  beni
immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.
  16.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente  tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.