LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
 
   (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1  miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle  esigenze  di  bilancio,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite  di
cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2010, fino a 700.000 euro. (48) (79) (100) (102) ((104)) 
  2. Le domande di  rimborso  presentate  al  31  dicembre  2000  non
possono essere revocate. 
  3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle
A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
  4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di  capitale
e sui redditi diversi di natura finanziaria, non sono  state  operate
ovvero non sono stati effettuati  dai  sostituti  d'imposta  o  dagli
intermediari i relativi versamenti nei termini ivi  previsti,  si  fa
luogo in ogni caso  esclusivamente  all'applicazione  della  sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli  stessi
sostituti o  intermediari,  anteriormente  alla  presentazione  della
dichiarazione nella quale sono esposti i  versamenti  delle  predette
ritenute e  imposte,  abbiano  eseguito  il  versamento  dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La  presente  disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e  comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'  di
accertamento delle quali il  sostituto  d'imposta  o  l'intermediario
hanno avuto formale  conoscenza  e  sempre  che  il  pagamento  della
sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. 
  5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:  "entro  il  termine
previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi". 
  6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di  diciotto  mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art.  35,  comma  6-ter)
che "Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  resta  ferma  la  possibilita'  di   effettuare   la
compensazione infrannuale ai sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora  il  volume
di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno  precedente  sia
costituito  per  almeno  l'80  per  cento  da  prestazioni  rese   in
esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui  all'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  elevato  a
1.000.000 di euro". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64 ha disposto (con  l'art.  9,  comma  2)  che  "A
decorrere  dall'anno  2014,  il  limite  di  516.000  euro   previsto
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e'
aumentato a 700.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 147, comma 1)
che "Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34,  comma  1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e'  elevato  a  1
milione di euro". 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che "Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34,  comma  1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato  a  2
milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 72)
che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio   2022,   il   limite   previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro".