DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 37. 
                    Rimborso di ritenute dirette 
 
  Il contribuente assoggettato  a  ritenuta  diretta  puo'  ricorrere
all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio
fiscale, per errore materiale, duplicazione o  inesistenza  totale  o
parziale dell'obbligazione tributaria ((entro il termine di decadenza
di quarantotto mesi)) chiedendo il rimborso. 
  Avverso la decisione dell'intendente di finanza,  ovvero  trascorsi
novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che  sia
intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il  contribuente
puo'  ricorrere  alla  commissione  di   primo   grado   secondo   le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 636. 
  Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di
pagamento entro il termine di trenta giorni  dalla  data  in  cui  il
provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo. 
(48) 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del  "Capo  I  -
Versamenti  diretti"  e  (con  l'art.  1,  comma   1,   lettera   b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del  "Capo
II -Riscossione mediante ruoli".