DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 26-7-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38. 
                   Rimborso di versamenti diretti 
 
  Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente  di  finanza  nella   cui   circoscrizione   ha   sede
l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il  versamento  istanza
di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi  dalla
data  del  versamento  stesso,  nel   caso   di   errore   materiale,
duplicazione  ed  inesistenza  totale  o  parziale  dell'obbligo   di
versamento. (27) 
  L'istanza di cui al primo comma puo' essere  presentata  anche  dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il  termine  di
decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta  e  stata
operata. 
  L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,  provvede
al rimborso mediante ordinativo di pagamento. 
  Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. 
  Quando l'importo del versamento diretto  effettuato  ai  sensi  del
primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art.  3  e'
superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla  dichiarazione
ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,  l'intendente  di  finanza  provvedere  al
rimborso della differenza con ordinativo di  pagamento,  su  proposta
dell'ufficio. 
  ((I rimborsi  delle  imposte  non  dovute  ai  sensi  dell'articolo
26-quater del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n.  600,  richiesti  dalle  societa'  non  residenti  aventi  i
requisiti di cui alla lettera a) del  comma  4  del  citato  articolo
26-quater o da stabili organizzazioni,  situate  in  un  altro  Stato
membro, di societa' che hanno i suddetti  requisiti  sono  effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che
deve essere corredata  dalla  documentazione  prevista  dall'articolo
26-quater, comma 6, del citato  decreto  n.  600  del  1973  o  dalla
successiva  data   di   acquisizione   degli   elementi   informativi
eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati  entro  il
termine di  cui  al  precedente  comma,  sulle  somme  rimborsate  si
applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo
comma.)) 
(48) 
    
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma  3)  che
"In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  il
rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto  di
lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio  in  sede  di  liquidazione
della dichiarazione dei redditi nella  quale  l'indennita'  e'  stata
indicata   ovvero,   qualora   derivi   da   decisione    giudiziale,
dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in  ragione
del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi
dello stesso articolo 38". 
  Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 4)  che
tali rimborsi  sono  eseguiti  mediante  la  procedura  automatizzata
prevista  dall'articolo  42-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del  "Capo  I  -
Versamenti  diretti"  e  (con  l'art.  1,  comma   1,   lettera   b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del  "Capo
II -Riscossione mediante ruoli".