DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
               Riscossione mediante versamenti diretti 
 
  Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: 
    1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli  23,
24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  da  parte  di  soggetti  diversi  da  quelli
indicati nel primo comma dell'art.  29  del  predetto  decreto  e  da
quelli di cui al successivo comma del presente articolo; (18) 
    2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920; 
    3)  l'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  nonche'
l'imposta sostitutiva di cui  all'articolo  16-bis  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   dovute   in   base   alla
dichiarazione annuale; 
    4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N.  546,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692; (18) 
    5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27
e 73 del decreto indicato al n. 1); 
    6)  l'imposta  locale  sui   redditi   dovuta,   in   base   alla
dichiarazione annuale dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche che si avvalgono della facolta'  di  approvare  il
bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei  mesi  dalla  data  di
chiusura dell'esercizio. 
  Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato: 
    a) le ritenute operate dalle  amministrazioni  della  Camera  dei
deputati, del Senato e della Corte costituzionale a  norma  dell'art.
29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al  primo  comma,  n.
1); 
    b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27  del
decreto indicato al primo comma, numero 1); 
    c) l'imposta sul reddito delle persone  fisiche  dovuta  in  base
alla dichiarazione annuale,  nonche'  l'imposta  sostitutiva  di  cui
all'articolo  16-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ad  esclusione  dell'imposta  applicabile  sui  redditi
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo
decreto; 
    d)  le  ritenute  alla  fonte  applicabili  sui  redditi  di  cui
all'articolo 26, primo comma, del  decreto  indicato  al  numero  1),
maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
    e) le ritenute alla fonte sui redditi  di  cui  all'articolo  26,
secondo comma, del  decreto  indicato  al  numero  1),  maturati  nel
periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
    f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis
e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma  dovuta
in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari. 
    g) le ritenute alla fonte sui premi di cui  all'articolo  30  del
decreto  indicato  al  numero  1),  maturati  nel  periodo  d'imposta
ancorche' non corrisposti; 
    h) le ritenute alla fonte operate  dalle  aziende  di  credito  e
dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546. (18) (19) 
    ((h-bis) le ritenute operate dagli  enti  pubblici  di  cui  alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720)). 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis,  comma  3)
che le modifiche apportate dallo stesso art.  1-bis  hanno  efficacia
dal 1 febbraio 1982. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 1981,  n.  792,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che  "Le
modifiche apportate con l'art.  1-bis  del  decreto-legge  2  ottobre
1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1  dicembre  1981,
n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto
attiene alla riscossione mediante versamenti diretti  delle  ritenute
di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno  effetto  dal  1  gennaio
1982".