LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
                   (Imposta sugli intrattenimenti) 
   1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
60,  le  quote  e  i  contributi  corrisposti  alle  associazioni  di
promozione  sociale  non  concorrono  alla  formazione   della   base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. 
   2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il  2001  e
lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
2, lettera g)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a
decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
  [...] 
  g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000".