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LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
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Testo in vigore dal:  3-8-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000".