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LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
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Testo in vigore dal:  3-8-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000".