LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
        (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) 
   1. Le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  rese  nei
confronti dei familiari conviventi degli associati  sono  equiparate,
ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. 
   2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni  per  il  2000,
lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a  decorrere  dal
2002. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
2, lettera g)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a
decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
  [...] 
  g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000".