LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 11-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  1. A chiunque,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  in
conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo  1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1,
comma 1, della presente legge, subisca una invalidita' permanente non
inferiore  ad  un  quarto  della  capacita'  lavorativa,  nonche'  ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalita'
organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di  cui  alla  citata
legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire
500 mila  mensili,  soggetto  alla  perequazione  automatica  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  e
successive modificazioni. Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998,  di  lire
2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno  2000
e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. (2) 
  1-bis. L'assegno vitalizio di cui al  comma  1  e'  corrisposto  ai
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio  1999,  n.  510,
anche  in  assenza  di  sentenza,  qualora  i  presupposti   per   la
concessione  siano  di  chiara  evidenza  risultando  univocamente  e
concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini  eseguite
la  natura  terroristica  o  eversiva  dell'azione,  ovvero  la   sua
connotazione di  fatto  ascrivibile  alla  criminalita'  organizzata,
nonche' il  nesso  di  causalita'  tra  l'azione  stessa  e  l'evento
invalidante o mortale. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti  le  persone
di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980,  n.
466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981,  n.
720, secondo l'ordine ivi indicato. 
  3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti
aventi  diritto  alla   pensione   di   reversibilita'   secondo   le
disposizioni  del  testo  unico  delle  norme  sul   trattamento   di
quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.
1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualita'  del
suddetto   trattamento   pensionistico   limitatamente   al   coniuge
superstite,  ai  figli  minori,  ai  figli  maggiorenni  inabili,  ai
genitori e ai fratelli e sorelle, se  conviventi  ed  a  carico.  Per
l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire
11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e  2000  e  di  lire  430
milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  2001.  ((Al  pagamento   del
beneficio  provvedono  gli  enti  previdenziali  competenti  per   il
pagamento della pensione di reversibilita' o indiretta.)) 
  4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed
e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
  5.  Il  trattamento  speciale  di  reversibilita'  corrisposto   ai
superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai
fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale e' corrisposta l'indennita'
integrativa speciale con decorrenza dalla data  di  liquidazione  del
predetto trattamento e senza corresponsione  di  somme  a  titolo  di
rivalutazione o interessi anche se il  beneficiario  percepisca  tale
indennita' ad altro titolo. Per l'attuazione  del  presente  comma  e
autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998,  di  lire
226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di
lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
  6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria  erogate  ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  che  siano  anche  titolari
dell'assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100  del  citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, e sucessive modificazioni, non  concorrono  a
formare il reddito imponibile ai fini  dell'IRPEF.  Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni  per
l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere  dall'anno  2000.
(6) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, ha disposto (con l'art. 14, comma
3) che " L'assegno vitalizio, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data  di  entrata
in vigore della predetta legge." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
238) che " Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili  dei
soggetti destinatari dell'assegno vitalizio  di  cui  all'articolo  2
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  e  successive  modificazioni,
sono elevati a 500 euro mensili."