LEGGE 13 agosto 1980, n. 466

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2003)
Testo in vigore dal: 25-12-1981
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  ((La  speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre
in  essa  richiamate,  nei  casi  in  cui  compete  alle famiglie, e'
corrisposta secondo il seguente ordine:
    1) coniuge superstite e figli se a carico;
    2)  figli,  in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non
abbia diritto a pensione;
    2) genitori;
    3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
  Fermo  restando  l'ordine  sopraindicato per le categorie di cui ai
numeri  2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le
disposizioni   sulle   successioni  legittime  stabilite  dal  codice
civile)).