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LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  25-12-1981

Art. 2


L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:
"La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".