LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 25-12-1981
                               Art. 2.

  L'articolo  6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal
seguente:
  "La  speciale  elargizione di cui alla presente legge ed alle altre
in  essa  richiamate,  nei  casi  in  cui  compete  alle famiglie, e'
corrisposta secondo il seguente ordine:
    1) coniuge superstite e figli se a carico;
    2)  figli,  in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non
abbia diritto a pensione;
    3) genitori;
    4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
  Fermo  restando  l'ordine  sopraindicato per le categorie di cui ai
numeri  2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le
disposizioni   sulle   successioni  legittime  stabilite  dal  codice
civile".