LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
              (Riordino della formazione professionale) 
    1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori  adeguate  opportunita'
di  formazione   ed   elevazione   professionale   anche   attraverso
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico e universitario e con  il  mondo  del  lavoro  e  un  piu'
razionale  utilizzo  delle  risorse   vigenti,   anche   comunitarie,
destinate alla formazione professionale e al fine  di  realizzare  la
semplificazione normativa e di pervenire ad una  disciplina  organica
della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali
rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione
e lavoro, il  presente  articolo  definisce  i  seguenti  princlpi  e
criteri generali, nel rispetto  dei  quali  sono  adottate  norme  di
natura regolamentare costituenti la prima fase di un  piu'  generale,
ampio processo di riforma della disciplina in materia: 
    a) valorizzazione della formazione professionale quale  strumento
per  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  di  lavoro,  elevare  le
capacita' competitive del  sistema  produttivo,  in  particolare  con
riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese  artigiane  e
incrementare  l'occupazione,  attraverso  attivita'   di   formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle  di-
verse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento
professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi,  dei  soci
di cooperative,  secondo  modalita'  adeguate  alle  loro  rispettive
specifiche esigenze; 
    b) attuazione dei diversi interventi formativi  anche  attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati  a  valorizzare  pienamente  il
momento dell'orientamento nonche' a favorire un  primo  contatto  dei
giovani con le imprese; 
    c) svolgimento delle attivita'  di  formazione  professionale  da
parte delle regioni e/o  delle  province  anche  in  convenzione  con
istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)); 
    e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive  ai  fini  della  definizione  da  parte  del
comitato di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  dei  criteri  e  delle
modalita'  di  certificazione  delle  competenze  acquisite  con   la
formazione professionale; 
    f) adozione  di  misure  idonee  a  favorire,  secondo  piani  di
intervento predisposti dalle regioni, la formazione  e  la  mobilita'
interna  o  esterna  al  settore  degli   addetti   alla   formazione
professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione  e
la  trasformazione  dei  centri  in  agenzie  formative  al  fine  di
migliorare  l'offerta  formativa  e  facilitare  l'integrazione   dei
sistemi; le  risorse  finanziarie  da  destinare  a  tali  interventi
saranno individuate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da  preordinarsi
allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
    g) semplificazione delle procedure,  ivi  compresa  la  eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria  prevista  dall'articolo  56
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di
cui ai commi  3  e  seguenti,  definite  a  livello  nazionale  anche
attraverso  parametri  standart  con  deferimento   ad   atti   delle
amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni  di  natura
integrativa, esecutiva e organizzatoria  anche  della  disciplina  di
specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni  regolamentari
emanate ai sensi  del  comma  2,  con  particolare  riferimento  alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri  di  valutazione
delle sedi operative ai fini dell'accreditamento; 
    h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 
    2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono  emanate,
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con uno o piu' decreti,  sulla  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale, di  concerto  con  i  Ministri  della  pubblica  istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  per  le
pari opportunita', del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
economica, per la funzione pubblica e gli affari  regionali,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari. 
    3. A garanzia delle somme erogate  a  titolo  di  anticipo  o  di
acconto a valere sulle  risorse  del  Fondo  sociale  europeo  e  dei
relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito presso  il  Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -  Ispettorato  generale
per l'amministrazione del Fondo di rotazione per  l'attuazione  delle
politiche  comunitarie   (IGFOR),   un   fondo   di   rotazione   con
amministrazione  autonoma  e  gestione  fuori   bilancio   ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
    4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da  un  contributo  a
carico dei soggetti privati attuatori  degli  interventi  finanziati,
nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire  30  miliardi  che
gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del  gettito  della
maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma
5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236,  al  Fondo  di
rotazione per la formazione professionale e per  l'accesso  al  Fondo
sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata  legge
n. 845 del 1978. 
    5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse  di  cui  al
comma  4  per  rimborsare  gli  organismi  comunitari  e   nazionali,
erogatori  dei  finanziamenti,  nelle  ipotesi   di   responsabilita'
sussidiaria  dello  Stato  membro,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
regolamento (CEE) n.  2082/93  del  Consiglio  del  20  luglio  1993,
accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
    6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui  al  comma
3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a
carico  dei  soggetti  privati  di  cui  al  comma  4,  da  calcolare
sull'importo   del   finanziamento   concesso,   che   puo'    essere
rideterminata con  successivo  decreto  per  assicurare  l'equilibrio
finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava  sull'importo
dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.