LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14
                     Disposizioni fiscali varie

  1.  Il  n.  20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"20)  bulbi,  tuberi,  radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo  vegetativo,  in  vegetazione o fioriti, altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi,
per  mazzi  o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre
parti  di  piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti,
freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
  2.  In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e
74  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e
nei   due   successivi   le   spese   di  manutenzione,  riparazione,
ammodernamento    e    ristrutturazione    relative   agli   immobili
ammortizzabili  posseduti  o  detenuti,  ivi  compresi  gli  impianti
elettrici,   idraulici   e   quelli   generici   di  riscaldamento  e
condizionamento,  con  esclusione  degli impianti igienici, nei quali
viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei
ricavi,  di  cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti
nel  periodo  d'imposta  nel  quale  le  spese  stesse sono sostenute
costituito  per  almeno  l'80  per  cento da cessioni o prestazioni a
privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto
   del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti  attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita
   al dettaglio;
e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attivita' turistica;
g) esercenti attivita' di estetista;
h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano alle spese
sostenute  nel  periodo  di  imposta in corso alla data del 1 gennaio
1998 e in quello successivo.
  4.  Per  la  deduzione  delle  spese  di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma
2,  sostenute  nei  periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo
dei  beni  materiali  ammortizzabili  cui  commisurare la percentuale
prevista  dal  citato  articolo  67,  comma  7, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  va  assunto  al netto di quello relativo agli
immobili di cui al comma 2.
  5.  Gli  esercenti  attivita'  di  commercio  al minuto di prodotti
tessili,  abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri
di  cui  all'articolo  3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  possono  diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di
un  importo  pari  al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul
valore  aggiunto  relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati,
risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e
l'imposta  relativa  alle  cessioni  dei prodotti medesimi risultante
dalle  annotazioni  eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata
di un quarto.
  6.  I  contribuenti che si sono avvalsi della facolta' prevista dal
comma  5  e  che  per  il  periodo  di  imposta  1997  indicano nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  di  ammontare inferiore a quello
ridotto  previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle
disposizioni  contenute  nel comma 5 entro il termine previsto per la
presentazione   della  dichiarazione  dei  redditi,  aumentata  degli
interessi  nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione
di  mese  successivo  a  quello  in  cui  il versamento doveva essere
effettuato.
  7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di
settore  di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  possono  diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare
ovvero  aumentare  l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese
di  dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza
tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti
indicati  al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno
1998,  e  l'imposta  relativa  alle  cessioni  dei  prodotti medesimi
risultante  dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di
un  quarto  per  le  cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I
menzionati  contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  di  ammontare inferiore a quello
risultante  dall'applicazione  degli  studi di settore devono versare
l'imposta  trattenuta  entro  il  termine  per la presentazione della
dichiarazione  dei  redditi,  aumentata  degli interessi nella misura
dello  0,50  per  cento per ogni mese o frazione di mese successivo a
quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
  8.  Le  disposizioni  dei  commi  5,  6  e 7 si applicano anche nei
confronti  dei  contribuenti  di  cui al comma 5 che hanno esercitato
l'opzione  prevista  dall'articolo  33,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, riducendo
l'imposta  a  debito  o  aumentando  l'eccedenza d'imposta detraibile
risultante  dalle  dichiarazioni  annuali  relative  agli anni 1997 e
1998,  nonche'  nei  confronti degli stessi soggetti rientranti nelle
disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta
da  versare  o  aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa
all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
  9.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a
monopolio  fiscale  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva   92/79/CEE   del   Consiglio,   del   19   ottobre   1992.
Contemporaneamente  alla  indicata  variazione tariffaria il Ministro
delle finanze, con proprio decreto, puo' disporre la variazione della
struttura  dell'accisa  sulle  sigarette  di cui all'articolo 6 della
legge  7  marzo  1985,  n.  76,  sulla  base di quanto disposto dalla
direttiva  95/59/CE  del  Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette
disposizioni   devono  assicurare  maggiori  entrate  in  misura  non
inferiore  a  lire  200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi
per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a
8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
  11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo  le  parole:  "dei  commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti:
"nonche'  a  dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli
che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti,
risultino  esuberanti  in  rapporto alle relative potenzialita'.". Il
termine  del  31  dicembre  1997, indicato nell'articolo 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 30 giugno 1998.
  12.  All'articolo  3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma
99 e' sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo
Stato  non  conferiti  nei  fondi  di cui al comma 86, possono essere
alienati  dall'Amministrazione  finanziaria  quando il loro valore di
stima,  determinato  sulla  base  del  miglior prezzo di mercato, non
superi  i  300  milioni  di  lire,  a  trattativa privata ovvero, per
importi  superiori,  mediante  asta  pubblica e, qualora quest'ultima
vada  deserta,  mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire
l'esercizio  del  diritto  di  prelazione previsto dal comma 113, nel
caso  di  vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria
deve  informare  della  determinazione  di  vendere  e delle relative
condizioni il comune dove il bene e' situato. L'esercizio del diritto
da  parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi
al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta
pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione".
  13.   Al   fine  di  consentire  l'aggiornamento  delle  risultanze
catastali  ed  il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze,
entro  il  31  dicembre  1999,  realizza  un  piano  straordinario di
attivita'   finalizzato   al   completo   classamento   delle  unita'
immobiliari,  anche  ricorrendo  alla stipula di apposite convenzioni
con  soggetti  pubblici  e privati, aventi particolari qualificazioni
nel  settore,  nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
scelta  del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi
di  collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi
fini,  per  le  variazioni  delle iscrizioni in catasto di fabbricati
gia'  rurali,  che  non  presentano piu' i requisiti di ruralita', il
termine  del  31  dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156,
della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre
1998.  L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario
di  attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del  presente comma sara'
effettuata  sulla  base  di  uno  o  piu' specifici progetti definiti
sentita  l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA).  Al  fine  della  progettazione degli interventi medesimi, il
Ministero  delle finanze potra' avvalersi della banca dati dell'AIMA,
da  utilizzare  attraverso  standard  tecnici  definiti con l'AIPA in
coordinamento  con  il progetto di sistema informativo della montagna
di  cui  alla  legge  31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per
l'attuazione  del programma di cui al presente comma, stimati in lire
40  miliardi  per  il  1998  e  in  lire  60 miliardi per il 1999, si
provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge,
nonche',  per  quanto  specificamente  riguarda  gli  oneri  gravanti
sull'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,
mediante  le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per
gli  anni  1997  e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-
legge  30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge  26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello
stato    di   previsione   della   Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri.(10)(18)
  14.  All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma
22 e' sostituito dal seguente:
"22.  Per  le attivita' di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di
cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori
promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
nonche'  a  quelli  di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno
stipulato  le  convenzioni  previste  dal  comma  13-bis,  spetta  un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di
lire  20.000  per  ciascuna  dichiarazione.  Tale compenso e' erogato
direttamente   dall'Amministrazione   finanziaria  sulla  base  delle
dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21,
inviate  all'Amministrazione  stessa.  Il  pagamento  del compenso e'
disposto  in  relazione  al  numero  delle dichiarazioni presenti nei
supporti  magnetici  di  cui  al  comma  21, ovvero trasmesse per via
telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine
di  presentazione  dei  supporti  stessi.  E'  consentita a favore di
ciascun    Centro   autorizzato   di   assistenza   fiscale,   dietro
presentazione   di  appositi  elenchi  riassuntivi  sottoscritti  dal
direttore   tecnico  del  Centro  di  assistenza  e  previa  verifica
dell'avvenuto  inoltro  delle dichiarazioni dei redditi e delle rela-
tive  schede  ai  competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria,
l'erogazione  in  via  provvisoria  di una quota pari all'ottanta per
cento  del  compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio
e'  disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e
degli   elenchi  riassuntivi.  Le  modalita'  di  corresponsione  del
compenso  sono  stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  da  emanare  e  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno.  Le modalita' di
corresponsione  del  compenso  per  l'anno  1997  sono  stabilite con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica da emanare e
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il 31 gennaio 1998. La
misura  dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara'
adeguata  ogni  anno,  con  effetto  dall'anno  1997, con decreto del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, con l'applicazione di una
percentuale  pari  alla  variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati accertata dall'ISTAT,
rilevata nell'anno precedente".
  15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in
vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
  17.  I  contributi  erogati  dai  datori  di  lavoro  a  titolo  di
partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una
unita'   immobiliare   destinata  ad  uso  di  abitazione,  concessi,
anteriormente al 1 gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel
territorio  dello  Stato  altro  fabbricato  o porzioni di fabbricato
destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di
cui  all'articolo  48,  comma  2,  lettera  f), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La
norma  ha  effetto  anche per i contributi erogati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 4)
che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma
13,  secondo  periodo,  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e'
prorogato al 31 dicembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 7, comma 5)
che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma
13,  secondo  periodo,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449 per le
variazioni  delle  iscrizioni  in  catasto dei fabbricati gia' rurali
gia'  prorogato  al  31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2000."