stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1999

Art. 6

(Disposizioni in materia di imposta
regionale sulle attività produttive)
1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.