LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 17. 
 
 
  1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione  per
la quale il protesto e' stato levato e  non  abbia  subito  ulteriore
protesto ha  diritto  ad  ottenere,  trascorso  un  anno  dal  levato
protesto, la riabilitazione. 
  2. La riabilitazione e' accordata con decreto  del  presidente  del
tribunale o con atto notarile su istanza  dell'interessato  corredata
dai documenti giustificativi. (12) (14) (16) ((17)) 
  3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore  puo'  proporre
opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata  dall'articolo  13  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (9) 
  4.  Il  decreto  o  l'atto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi del  comma
3 da chiunque vi abbia interesse. (9) (16) ((17)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (9) 
  6. Per effetto della riabilitazione il  protesto  si  considera,  a
tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
  6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di  ottenere
la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto  anche  dal
registro informatico di cui all'articolo 3-bis del  decreto-legge  18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480. La cancellazione  dei  dati  del  protesto  e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti  competente
per territorio non oltre il termine di venti  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  relativa  istanza,  corredata  del  decreto   o
dell'atto di riabilitazione. (16) ((17)) 
  6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,  e'
consentita la presentazione di  un'unica  istanza  di  riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi  nello  spazio
temporale di un triennio. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 27,  comma
4) che "All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,
le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti:
«giudice di pace»". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A  decorrere  dal
31 ottobre 2021 ai procedimenti  civili  contenziosi,  di  volontaria
giurisdizione e  di  espropriazione  forzata  introdotti  dinanzi  al
giudice  di  pace  a  norma  dell'articolo   27   si   applicano   le
disposizioni, anche regolamentari,  in  materia  di  processo  civile
telematico per i procedimenti di  competenza  del  tribunale  vigenti
alla medesima data". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n.  116,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 162,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art.  32,  comma  3)  che  la
modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in  vigore  il
31 ottobre 2025. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".