DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia  di  riabilitazione  del
                         debitore protestato 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione  al  diniego  di
riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge  7  marzo
1996, n. 108, ovvero al decreto o all'atto di riabilitazione ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del  lavoro,
ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E' competente il tribunale. (6) (10) 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla comunicazione del  diniego  di  riabilitazione  o  dalla
pubblicazione del decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata ai
sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996,  ovvero
entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.(12)((13)) 
  4. Il provvedimento che  accoglie  il  ricorso  e'  pubblicato  nel
registro informatico dei protesti cambiari. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima data". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n.  116,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 162,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art.  32,  comma  3)  che  la
modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in  vigore  il
31 ottobre 2025. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".