DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/09/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1995, n. 480 (in G.U. 17/11/1995, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2000)
Testo in vigore dal: 26-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis.
  1.  Al  fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei
rapporti  commerciali,  alla  pubblicazione ufficiale dell'elenco dei
protesti  cambiari,  di  cui  all'articolo  1 della legge 12 febbraio
1955,  n.  77,  si  provvede  mediante  il  registro  informatico dei
protesti,  tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,   in  modo  da  assicurare  completezza,  organicita'  e
tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il territorio nazionale.
((La  notizia  di  ciascun protesto levato e' conservata nel registro
informatico   fino   alla  sua  cancellazione,  effettuata  ai  sensi
dell'articolo  4  della  legge  12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni,  o  dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data
della registrazione)).
  2.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,    il    Ministro   dell'indu   stria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro di grazia e giustizia
stabilisce  le  norme  di  attuazione  del  presente  articolo  e  in
particolare:
  a)  le  procedure  per  la  comunicazione  alle camere di commercio
industria,   artigianato  e  agricoltura,  anche  mediante  strumenti
informatici  e  telematici,  delle  notizie sui protesti cambiari, da
parte  dei  soggetti  a  levarli,  nonche'  le  modalita' per rendere
univocamente identificabile il soggetto protestato;
  b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
  c) i contenuti delle registrazioni;
  d)  il  termine  massimo  entro  il  quale  le  registrazioni vanno
effettuate  e  messe  a disposizione del pubblico mediante accesso al
registro informatico.
  ((3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, sono abrogati)).
  4.  All'articolo  3,  terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n.
77,  le  parole:  "5  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "60
giorni".