LEGGE 12 febbraio 1955, n. 77

Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 26-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  ((1.  I  pubblici  ufficiali  abilitati  a levare protesti cambiari
devono   trasmettere   al   presidente  della  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura competente per territorio, il
giorno  successivo  alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per
mancato  pagamento  di  cambiali  accettate,  di vaglia cambiari e di
assegni   bancari   nonche'   l'elenco   dei   protesti  per  mancata
accettazione  di  cambiali,  con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale  obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di
rifiuto di accettazione delle cambiali.
  2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari
il  debitore  contro  il  quale  il  protesto  e'  levato deve essere
identificato  con  l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e
della   data  di  nascita.  Tali  dati  devono  essere  integralmente
riportati  nell'elenco  dei  protesti  trasmessi  al presidente della
camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato
nel  registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura  sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai
protesti per mancata accettazione)).