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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/09/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1995, n. 480 (in G.U. 17/11/1995, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2000)
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Testo in vigore dal:  18-9-1995 al: 17-11-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire alle medesime l'espletamento delle funzioni di interesse pubblico svolte per conto della pubblica amministrazione;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di confermare, per un breve periodo, l'attuale disciplina in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in materia di esami di idoneità all'iscrizione nel registro dei commercianti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 38.000 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.
2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.