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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-1996
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Art. 16

(Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1.
I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.
3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo nell'esercizio successivo.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993."