LEGGE 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

note: Entrata in vigore della legge: 28-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
Trattamento straordinario di integrazione salariale  e  pensionamento
                             anticipato 
 
  1.  Ai  lavoratori  occupati  in  imprese  che  utilizzano   ovvero
estraggono amianto,  impegnate  in  processi  di  ristrutturazione  e
riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale secondo  la  normativa  vigente  anche  se  il
requisito occupazionale sia pari a quindici  unita'  per  effetto  di
decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato. 
  2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a  pro-
cedure fallimentari, e  che  possano  far  valere  nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
almeno trenta anni di anzianita'  assicurativa  e  contributiva  agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo  22,  primo  comma,
lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, hanno facolta' di  richiedere  la  concessione  di  un
trattamento di pensione secondo la  disciplina  di  cui  al  medesimo
articolo 22  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita'  assicurativa  e
contributiva pari  al  periodo  necessario  per  la  maturazione  del
requisito  dei  trantacinque  anni  prescritto   dalle   disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo  compreso  tra
la data di risoluzione  del  rapporto  e  quella  del  compimento  di
sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 
  3. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle  imprese
di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il
numero massimo di pensionamenti anticipati. 
  4.  Le  imprese,  singolarmente  o  per  gruppo  di   appartenenza,
rientranti nei criteri di cui al comma  3,  che  intendano  avvalersi
delle disposizioni del presente  articolo,  presentano  programmi  di
ristrutturazione  e  riorganizzazione  e  dichiarano  l'esistenza   e
l'entita' delle eccedenze strutturali  di  manodopera,  richiedendone
l'accertamento da parte del  CIPE  unitamente  alla  sussistenza  dei
requisiti di cui al comma 2. 
  5. La facolta' di pensionamento anticipato puo'  essere  esercitata
da un numero di lavoratori non superiore  a  quello  delle  eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
all'impresa di  appartenenza  domanda  irrevocabile  per  l'esercizio
della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro  trenta
giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di  imprese
degli  accertamenti  del  CIPE,  ovvero  entro  trenta  giorni  dalla
maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2,
se posteriore.  L'impresa  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine trasmette all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga  all'articolo  22,  primo
comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153,  e  successive
modificazioni.  Nel  caso  in  cui  il  numero  dei  lavoratori   che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato  sia  superiore  a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera  una  selezione  in
base  alle  esigenze  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione.   Il
rapporto di lavoro dei  dipendenti  le  cui  domande  sono  trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del  mese  in  cui  l'impresa
effettua la trasmissione. 
  6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero
di  settimane  coperto  da  contribuzione  obbligatoria  relativa  ai
periodi di prestazione lavorativa ai  fini  del  conseguimento  delle
prestazioni pensionistiche e' moltiplicato  per  il  coefficiente  di
1,5. 
  7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori, che abbiano  contratto  malattie  professionali  a  causa
dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  il  numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi
di prestazione lavorativa  per  il  periodo  di  provata  esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 
  8. Per i lavoratori che siano  stati  esposti  all'amianto  per  un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo  soggetto
all' assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  professionali
derivanti  dall'  esposizione  all'amianto  gestita  dall'  INAIL  e'
moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni  pensionistiche  per   il
coefficiente di 1,5. (6) ((8)) 
  9. Ai dipendenti delle miniere o delle  cave  di  amianto  o  delle
imprese di cui al comma  1,  anche  se  in  corso  di  dismissione  o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere
i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva  previsti  dal
comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti  di
aziende industriali (INPDAI), e' dovuto,  dall'Istituto  medesimo,  a
domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo  a  quello
della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,   l'assegno   di   cui
all'articolo 17 della legge 23  aprile  1981,  n.  155.  L'anzianita'
contributiva dei  dirigenti  ai  quali  e'  corrisposto  il  predetto
assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del rapporto di lavoro  e  quella  del  compimento  di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne. 
  10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti  per  ciascun
mese di anticipazione  della  pensione  una  somma  pari  all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una  somma  pari
all'importo  mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la
tredicesima  mensilita'.  L'impresa,  entro   trenta   giorni   dalla
richiesta da parte dell'INPS, e'  tenuta  a  corrispondere  a  favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, per ciascun dipendente  che  abbia  usufruito  del  pensionamento
anticipato, un contributo  pari  al  trenta  per  cento  degli  oneri
complessivi di cui la presente comma, con facolta' di optare  per  il
pagamento del contributo stesso,  con  addebito  di  interessi  nella
misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un  numero  di  rate
mensili, di  pari  importo,  non  superiore  a  quello  dei  mesi  di
anticipazione della pensione. 
  11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive
modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate
dalla decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21
marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88  del
Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma  10  del
presente  articolo  e'  ridotto  al  venti  per  cento.  La  medesima
percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti  delle  imprese
assoggettate alle procedure  concorsuali  di  cui  alle  disposizioni
approvate con regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e  al  relativo  pagamento  si  applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate  con
il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
degli  stanziamenti  iscritti,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il
1992, l'accantonamento "Finanziamento di un  piano  di  pensionamenti
anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in
aree di crisi occupazionale". 
  13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n.326, ha disposto (con l'art.  47,  comma
1) che a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito  dal
comma 8 del presente articolo, e' ridotto  da  1,5  a  1,25.  Con  la
stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica
ai soli fini  della  determinazione  dell'importo  delle  prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto  di  accesso  alle
medesime. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
247) che "I benefici previdenziali di cui all'articolo 13,  comma  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno
2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attivita'  nei
reparti di produzione degli stabilimenti di  fabbricazione  di  fibre
ceramiche refrattarie".