LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-10-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 58. 
1. Il comma 1 dell'articolo 77 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito  dal
seguente: 
"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere
a) e b) del comma  1  dell'articolo  53,  a  quelli  strumentali  per
l'esercizio   dell'impresa   stessa   ed   ai    crediti    acquisiti
nell'esercizio   dell'impresa    stessa,    i    beni    appartenenti
all'imprenditore  che  siano  indicati  tra  le  attivita'   relative
all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma  dell'articolo
2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2  dell'articolo
40   si   considerano   relativi   all'impresa   solo   se   indicati
nell'inventario o, per i  soggetti  indicati  nell'articolo  79,  nel
registro dei beni ammortizzabili". 
2. L'imprenditore individuale che, alla data del  31  dicembre  1991,
utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del  comma
2 dell'articolo  40  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro  il  30  aprile
1992,  optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi  dal   patrimonio
dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante  il  pagamento  di
una somma a titolo d'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto  nella  misura  del  5  per  cento  del  valore
dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui  all'articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, nel  caso  in  cui  gli  stessi  provengano  dal
patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in  re-
gime  di  impresa.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   da
pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  28  febbraio  1992,
saranno stabilite le modalita' di presentazione  della  dichiarazione
di opzione e di versamento dell'imposta. (14) 
3. Per bene proveniente dal  patrimonio  personale  dell'imprenditore
deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso,  non
acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente  dall'anno  di
acquisizione e dal periodo  di  tempo  intercorso  tra  l'acquisto  e
l'utilizzazione nell'impresa. ((La disposizione di  cui  al  presente
comma si  applica  anche  ai  fini  dell'opzione  prevista  al  comma
3-bis.)) 
((3-bis. La possibilita' di opzione di cui al comma 2 e' estesa, alle
medesime condizioni, ai soggetti di cui  all'articolo  87,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  ,
per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale, 
didattico, sanitario e culturale.)) ((3)) 
4. Il gettito derivante  dalle  disposizioni  del  presente  articolo
concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per  l'anno  1992
dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
    Il D.L. 23 gennaio 1993,  n.  16,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che
la dichiarazione di opzione di cui al comma 2 del presente  articolo,
puo' essere presentata fino al 20 giugno 1993; se la dichiarazione e'
presentata oltre il 1 giugno 1992 il relativo versamento deve essere,
in ogni caso, effettuato in unica soluzione e  non  in  due  rate  di
uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva  dovuta
supera 4 milioni  di  lire  e  le  somme  da  versare  devono  essere
maggiorate, a titolo di  interessi,  dell'1  per  cento  per  mese  o
frazione di mese a decorrere dal 2 giugno  1992  fino  alla  data  di
effettuazione del versamento. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L.30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla L.
29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma 24) che "La
dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3- bis,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera  b),
del presente articolo, deve essere presentata entro  il  18  dicembre
1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito  delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui  redditi  e  dell'imposta
sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari  importo,
con  scadenza,  rispettivamente,  la  prima  entro  il   termine   di
presentazione della dichiarazione e  la  seconda  entro  il  mese  di
maggio 1994. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  1993,   saranno
stabilite  le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  di
opzione e di versamento dell'imposta".