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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1991

Art. 12

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:
a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
b) l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonché i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.
Note all'art. 12:
- Si trascrive il testo del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165):
"Art. 7. - 1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.
3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono inividuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al
potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.L. n. 213/89, n. 69, convertito con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154:
"Art. 11. - 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito: i coefficienti sono determinati in relazione al settore di attività economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualità e retribuzione degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unità di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attività anche con riferimento al periodo iniziale dell'attività.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 possono essere altresì determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.
3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al presente articolo possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ad elementi in possesso dell'amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categorie e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
4. Con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente entro il 10 maggio 1989, ed entro il 31 dicembre 1989, si provvederà alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 e alla determinazione dei coefficienti di cui al comma 2.
5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria di cui al secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5- bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle Direzioni generali delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili".
- Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146:
"Art. 6. - Il primo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.
Al primo comma dell'art. 51 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi".
Art. 7. - L'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è sostituito dal seguente:
"Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.
Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.
I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825:
"Art. 2. - L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente art. 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.
Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita".