LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
Testo in vigore dal: 1-1-1991
                               Art. 12.
  1.  Entro  il  31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992
dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:
  a)  l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi
nei limiti delle variazioni percentuali del  valore  dell'indice  dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 giugno 1990, n.
165;
  b)  l'adeguamento  e  correzione  dei  coefficienti  presuntivi  di
reddito  o  di  corrispettivi  di  operazioni   imponibili   di   cui
all'articolo  11,  comma  2,  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
  c)  i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di
imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto  e  i   criteri   per
l'effettuazione  dei  controlli  globali  nei  confronti dei soggetti
scelti mediante sorteggio,  nonche'  i  programmi  e  i  criteri  per
l'effettuazione  di controlli incrociati e di accertamenti automatici
e  sintetici,  anche  in  relazione  al  potenziamento  degli  ausili
informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6
e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  d)  le  variazioni  delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico
dei generi soggetti a monopolio  fiscale  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 13 luglio 1965, n. 825.
  2.  I  provvedimenti  indicati  nel  comma  1  dovranno  assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a
6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.
          Note all'art. 12:
             -  Si  trascrive il testo del D.L. 27 aprile 1990, n. 90
          (convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n. 165):
             "Art. 7. - 1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di
          importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui
          importi  sono  stati  stabiliti  in  data  anteriore  al 30
          settembre 1989 possono essere  adeguati,  con  decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro delle finanze, previa deliberazione del  Consiglio
          dei  Ministri,  nei limiti delle variazioni percentuali del
          valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
          operai  e  di impiegati rilevato al 30 settembre successivo
          alla data in cui  gli  importi  e  le  misure  vigenti  dei
          predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore
          del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.
            2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su   proposta   del   Ministro   delle   finanze,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, le aliquote di
          importo fisso dei tributi, i tributi in  misura  fissa,  le
          tariffe  fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del
          titolo II dell'indicata tabella, nonche' le pene pecuniarie
          in  misura  fissa,  possono,  tenuto  conto degli obiettivi
          programmatici di politica economica, essere  adeguati  ogni
          due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore
          medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie  di
          operai  e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo
          anno antecedente quello in cui  il  decreto  viene  emanato
          rispetto  al  valore  del  medesimo  indice  rilevato al 30
          settembre  dell'anno  in  corso  alla  data  del   medesimo
          decreto.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  9, comma 1, i
          decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione  e
          la  corrispondente  sovrimposta di confine sui prodotti ivi
          indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi  idonei
          a  far  variare  i prezzi al consumo dei prodotti stessi in
          misura  corrispondente  alle  predette   variazioni   degli
          indici.
             3.  I  decreti  previsti  dai  commi  1  e  2  accertano
          l'entita' delle variazioni,  indicano  i  nuovi  importi  e
          stabiliscono la data da cui essi sono applicati.
             4.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
          programmazione economica, sono inividuati i tributi che, in
          ragione   della   loro   oggettiva   importanza   e   della
          complessita' che la loro gestione comporta, sono indicativi
          ai  fini  della  valutazione  del  recupero   dell'evasione
          fiscale.  Nello  stesso  decreto  sono fissati i criteri in
          base ai quali  si  procede  alla  stima  delle  correlative
          entrate,   tenendo   conto   della   evoluzione  economica,
          dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni  normative
          e  degli  altri  elementi  che incidono sulle previsioni di
          gettito. A  decorrere  dall'anno  1990,  l'eccedenza  netta
          delle entrate rilevata a consuntivo con i predetti criteri,
          sulla base dei dati relativi all'anno precedente  e  tenuto
          conto  del quadro economico effettivamente verificatosi, e'
          determinata entro il  30  settembre  di  ciascun  anno  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
          Ministri del tesoro e del bilancio e  della  programmazione
          economica.   Il  primo  decreto  e'  emanato  entro  il  30
          settembre 1990. Nella legge finanziaria  relativa  all'anno
          successivo   gli   importi   come  sopra  determinati  sono
          attribuiti alla riduzione del  carico  tributario  relativo
          alle  imposte  sui  redditi, salvo una quota, stabilita con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative,   che   e' destinata   al
         potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita
         agli appositi capitoli  dello  stato  di  previsione  della
         spesa del Ministero delle finanze".
             - Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.L. n. 213/89,
          n. 69, convertito con modificazioni, della legge 27  aprile
          1989, n. 154:
             "Art.  11.  -  1. In relazione ai vari settori economici
          sono elaborati, viste le caratteristiche  e  le  dimensioni
          dell'attivita'   svolta,  coefficienti  di  congruita'  dei
          corrispettivi e  dei  componenti  positivi  e  negativi  di
          reddito:  i  coefficienti  sono determinati in relazione al
          settore di attivita' economica e al  rispettivo  andamento,
          alla  localizzazione geografica, alle dimensioni del comune
          e   alle   sue   caratteristiche   socio-economiche,   alle
          dimensioni  dei  locali, al numero, qualita' e retribuzione
          degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e
          merci   e   di   energia,  alle  caratteristiche  dei  beni
          strumentali  impiegati,   al   numero   delle   prestazioni
          mediamente  effettuabili  nell'unita'  di tempo, agli altri
          parametri economici che siano utilizzabili in  relazione  a
          singoli  settori  di  attivita'  anche  con  riferimento al
          periodo iniziale dell'attivita'.
             2.  Con  gli  stessi  criteri  di cui al comma 1 possono
          essere  altresi'  determinati  coefficienti  presuntivi  di
          reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.
             3.  Le informazioni necessarie per la determinazione dei
          coefficienti di cui al  presente  articolo  possono  essere
          desunte,  oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai
          fini delle imposte dirette e dell'IVA,  dagli  accertamenti
          degli  uffici  e  dagli  altri dati ad elementi in possesso
          dell'amministrazione, da informazioni richieste  agli  enti
          locali,  alle  organizzazioni  economiche di categorie e ad
          enti ed istituti. Se i dati  e  gli  elementi  non  vengono
          inviati  o  sono  non  rispondenti al vero o incompleti, si
          applicano le disposizioni  dell'art.  52  del  decreto  del
          presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si
          considera omesso  l'invio  oltre  il  termine  di  sessanta
          giorni dalla richiesta.
            4. Con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri,
          adottati su proposta del Ministro delle finanze  e  sentito
          il  Consiglio  dei  Ministri,  da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale rispettivamente entro il 10 maggio 1989, ed entro
          il   31   dicembre   1989,   si   provvedera'   alla  prima
          determinazione dei coefficienti di cui al comma  1  e  alla
          determinazione dei coefficienti di cui al comma 2.
             5.  Se  l'indicazione  di  elementi di cui al comma 3 e'
          richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso
          di  omessa,  incompleta  o  infedele  indicazione,  la pena
          pecuniaria di cui al secondo  comma  dell'articolo  48  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600.
             5- bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito
          ufficio centrale,  gestito  unitariamente  dalle  Direzioni
          generali  delle  imposte dirette e dalla Direzione generale
          delle  tasse  per  quanto  riguarda  l'imposta  sul  valore
          aggiunto,   con  il  compito  di  elaborare  ed  aggiornare
          periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine
          il  suddetto  ufficio  dovra'  individuare dati ed elementi
          informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle
          dichiarazioni  dei  redditi e dell'IVA o ad integrazione di
          essi su esplicita richiesta  degli  uffici.  Tali  dati  ed
          informazioni  devono  avere caratteristiche di analiticita'
          sufficienti  a  consentire  una  agevole  collocazione  del
          contribuente  all'interno  delle  categorie di attivita' di
          cui  al  comma  1  ed  una  corretta   individuazione   dei
          coefficienti    di   ricavi,   compensi   e   corrispettivi
          attribuibili".
             - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 della legge
          24 aprile 1980, n. 146:
             "Art.  6.  - Il primo comma dell'art. 37 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'
          sostituito dal seguente:
             Gli  uffici  delle  imposte  procedono,  sulla  base  di
          criteri selettivi fissati annualmente  dal  Ministro  delle
          finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative,
          al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione  dei
          soggetti  che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta
          dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei  precedenti
          articoli  e  attraverso  le  dichiarazioni  previste  negli
          articoli  6  e  7,  di   quelli   raccolti   e   comunicati
          dall'anagrafe  tributaria e delle informazioni di cui siano
          comunque in possesso.
             Al  primo  comma dell'art. 51 del decreto del presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni,   e'   aggiunto  il  seguente  periodo:  "Il
          controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione
          dei  soggetti  che  ne  hanno  omesso la presentazione sono
          effettuati  sulla  base  di   criteri   selettivi   fissati
          annualmente  dal  Ministro  delle finanze che tengano anche
          conto della capacita' operativa degli uffici stessi".
             Art.  7.  - L'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n.
          260, convertito, con modificazioni, nella legge  14  agosto
          1974,  n.  354,  come  sostituito dall'art. 2 della legge 2
          maggio 1976, n. 160, e' sostituito dal seguente:
             "Fermi  restando  i  poteri  in materia di accertamenti,
          controlli    e    verifiche    attribuiti    agli    organi
          dell'Amministrazione   finanziaria   dalle   singole  leggi
          tributarie, la  Guardia  di  finanza  procede  a  controlli
          globali  per  tutti  i  tributi  nei  confronti di soggetti
          scelti mediante sorteggio.
             Il  sorteggio  e'  effettuato, secondo criteri stabiliti
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   delle   finanze,
          nell'ambito  di  categorie  economiche e professionali, con
          riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni
          annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore
          aggiunto  o  ai  redditi  dichiarati  agli  effetti   delle
          relative   imposte   ovvero   con  riguardo  ad  indizi  di
          consistente evasione fiscale rilevabili da  divari  tra  le
          dichiarazioni  dei  contribuenti  e  gli accertamenti degli
          uffici nonche' a specifici indici di capacita' contributiva
          desunti   anche   da   fonti   esterne  all'Amministrazione
          finanziaria.  Con  lo  stesso  decreto  il  Ministro  delle
          finanze  puo' stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi
          avvengano nei  confronti  della  generalita'  dei  soggetti
          passivi di imposta.
             Con   il   decreto  di  cui  al  comma  precedente  puo'
          stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori
          e  ai  soci  delle  societa'  ed  ai  componenti  il nucleo
          familiare delle persone fisiche sorteggiate.
             I controlli previsti nei precedenti commi possono essere
          effettuati, con i criteri  e  le  modalita'  ivi  indicati,
          anche  da  nuclei misti di funzionari delle amministrazioni
          delle imposte dirette e delle  tasse  e  imposte  indirette
          sugli  affari,  costituiti  con  decreto del Ministro delle
          finanze".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2 della legge 13
          luglio 1965, n.  825:
             "Art.  2. - L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a
          monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente art. 1
          e  le  sue  variazioni  sono  effettuate  con  decreto  del
          Ministro per le finanze, in relazione ai  prezzi  richiesti
          dai  fornitori per i generi importati, sentito in proposito
          il Consiglio di amministrazione dei monopoli di  Stato,  ed
          ai    prezzi    proposti    dallo   stesso   Consiglio   di
          amministrazione per i rimanenti.
             Per   i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'
          aumentata dell'importo dei dazi doganali  vigenti  all'atto
          della vendita".