LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1
ottobre  1991,  e'  stato  notificato  accertamento  in  rettifica  o
d'ufficio diverso  dall'accertamento  parziale  di  cui  all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la
dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma  del
60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio  o  enunciato  in
decreto  di  citazione  a  giudizio  penale  e  del  15   per   cento
dell'imponibile  dichiarato  dal  contribuente  e  sono  versate   le
relative  imposte.  Se  nella  dichiarazione  originaria,   ancorche'
tardiva oltre il mese, non sono  stati  indicati  redditi  imponibili
relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva,
la controversia si estingue  se  la  dichiarazione  integrativa  reca
imponibili  non  inferiori  al  65  per  cento  di  quello  accertato
dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e  sono  eseguiti  i
relativi versamenti.  Se  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i
soggetti, nei cui  confronti  rilevano  le  perdite  ai  sensi  degli
articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,  e  successive
modificazioni, 8 e 102 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  nella   dichiarazione
originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue  se
nella dichiarazione integrativa  e'  indicata  una  variazione  della
perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare
complessivo della riduzione della perdita accertata e  dell'eventuale
imponibile accertato. Se alcuni  elementi  dell'imponibile  accertato
non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le  rela-
tive imposte restano  dovute  per  l'intero  ammontare  dei  suddetti
elementi e degli stessi non si  tiene  conto  ai  fini  del  presente
articolo. 
2. Le disposizioni del comma 1  non  consentono  in  nessun  caso  di
effettuare  un  versamento  di   imposta,   integrativo   di   quello
corrisposto  in  conseguenza  della  dichiarazione   originaria,   di
ammontare inferiore al 20 per cento della  differenza  fra  l'imposta
corrispondente  all'imponibile  accertato  e  quella   corrispondente
all'imponibile dichiarato.  Nei  casi  di  omessa  dichiarazione,  la
controversia si estingue se l'imposta risultante dalla  dichiarazione
integrativa  e'  versata  non  e'  inferiore  a  quella   determinata
riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo  pari  al
30 per cento. 
3. Le rettifiche al  reddito  d'impresa,  oggetto  di  contestazione,
idonee ad esplicare effetti sui periodi  di  imposta  successivi,  si
considerano riconosciute ai fini delle imposte  sul  reddito  per  la
quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai
sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente
indicate nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di
imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data. 
 4. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75. 
5. I giudizi in corso e i termini per  ricorrere  o  di  impugnativa,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al  30  aprile
1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i giudizi si  estinguono  mediante  ordinanza  subordinatamente  alla
esibizione da parte del contribuente  di  copia,  anche  fotostatica,
della dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta  comprovante  la
consegna  all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata   di
trasmissione della dichiarazione stessa. (2)  Gli  uffici  a  seguito
dell'intervenuta  liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di
invalidita'  delle  dichiarazioni  dai  quali  consegue  la   mancata
estinzione della controversia; ((in  tali  casi  non  si  applica  il
disposto dell'ultimo periodo del comma  primo  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  e
l'ordinanza di estinzione e' revocata)). 
6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la  sospensione  di  cui  al
comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. (2) 
7. I contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni  integrative
possono ottenere  la  proroga  della  sospensione  della  riscossione
prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla  competente
intendenza di finanza, entro il 15 maggio  1992,  domanda,  in  carta
libera, con allegata copia, anche  fotostatica,  della  dichiarazione
presentata e  della  ricevuta  comprovante  la  consegna  all'ufficio
postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei
contribuenti  che  non  hanno  presentato  la  predetta  domanda,  la
riscossione rateale delle somme iscritte  a  titolo  provvisorio  nei
ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore  della
presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito  della
liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del
presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per
le iscrizioni di cui sopra relative ai  periodi  di  imposta  cui  le
dichiarazioni si riferiscono. 
8. Nel caso in cui, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria
di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa
si estingue se  la  dichiarazione  integrativa  reca,  rispetto  alla
dichiarazione originaria, un  maggiore  imponibile  che  risulti  non
inferiore  al  20  per  cento  del  maggiore   imponibile   accertato
dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile
stabilito dalla commissione tributaria. 
9. Nel caso in cui, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sia stata depositata decisione di  organi  giurisdizionali  di
grado  superiore  al  primo  e  penda  ancora  la  controversia,   la
controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca,
rispetto alla dichiarazione originaria,  un  maggior  imponibile  che
risulti non  inferiore  al  15  per  cento  del  maggiore  imponibile
accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per  cento  del  magiore
imponibile stabilito dalla  commissione  di  secondo  grado  o  dalla
commissione centrale o dalla corte di appello. 
10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8  e  9,  qualora  la  controversia
abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei  confronti  dei
soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto
del Presidente della Repubblicas 29 settembre 1973, n. 597, e succes-
sive  modificazioni,  17  e  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e
102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni, la  controversia  stessa  si  estingue  se  nella
dichiarazione integrativa e' indicata  una  riduzione  della  perdita
dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare  complessivo
della riduzione della perdita accertata e  dell'eventuale  imponibile
accertato e non  inferiore  all'80  per  cento  del  detto  ammontare
complessivo  riconosciuto  con  la  decisione  di  primo  grado;  non
inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della  riduzione
della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato  e  non
inferiore  al  90  per  cento   del   detto   ammontare   complessivo
riconosciuto con la decisione della commissione di  secondo  grado  o
della commissione centrale o della corte d'appello. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  2)  che
continuano ad applicarsi fino al 20 giugno 1993 i commi  5  e  6  del
presente articolo e che il termine per la  richiesta  di  sospensione
della riscossione di cui al comma 7,  secondo  periodo  del  presente
articolo e' fissato al 30 giugno 1993.