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LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1999)
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Testo in vigore dal:  21-8-1990

Art. 6

Emanazione delle norme delegate
1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:
"Art. 1 (Obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.
3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.
4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.
5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.
6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità".
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:
"Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.
Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
È salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.
Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.
La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".
Il testo del comma 1 dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:
"Art. 3 (Inottemperanza agli obblighi di comunicazione).
- 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.
(Omissis)".
"Art. 4 (Falsità nelle comunicazioni). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.
2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizo delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono punti con le pene di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".