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LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1999)
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Testo in vigore dal: 24-8-1995
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Fusioni, trasformazioni e conferimenti 
  1.  Gli  enti  creditizi  pubblici  iscritti   nell'albo   di   cui
all'articolo 29 del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,  n.  141,  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di
credito agrario e i monti di credito su pegno  di  seconda  categoria
che non raccolgono  risparmio  tra  il  pubblico  possono  effettuare
trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi  di  qualsiasi
natura, da cui,  anche  a  seguito  di  successive  trasformazioni  o
conferimenti, risultino comunque societa'  per  azioni  operanti  nel
settore del credito. 
  2. Alle operazioni di  cui  al  comma  1  nonche'  ai  conferimenti
dell'azienda (( ovvero di rami di essa )),  effettuati  dai  medesimi
enti creditizi pubblici, in una  o  piu'  societa'  per  azioni  gia'
iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con
atto unilaterale e aventi per oggetto  l'attivita'  svolta  dall'ente
conferente o rami di essa, si  applicano  le  norme  fiscali  di  cui
all'articolo 7. 
  3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate  dagli
organi interni competenti in materia di modifiche statutarie,  devono
essere approvate con decreto del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che
deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del
sistema creditizio.