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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  23-2-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresì definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali è fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute; il trattamento economico, che dovrà comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno;
e le modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.
6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.
Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.(6)
7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse.
Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative.
8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate.
((7a))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 460, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui al presente articolo, comma 6, può essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237 , e dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293 , dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.
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AGGIORNAMENTO (7a)

Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1994, n. 121 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994."