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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  27-7-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio.
((2))
2. Le unità sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
3. Per le unità sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unità sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non riempiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvederà alla sua collocazio ne secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
((2))
5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
((2))
6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990.
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989, n. 407 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, primo comma, "nella parte in cui prevede che le assunzioni in deroga per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono disposte con provvedimenti "della giunta regionale", anziché "della regione"" e quarto e quinto comma, "nella parte in cui rispettivamente non prevedono che la collocazione del personale dipendente dagli enti di cui al comma primo ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e la copertura dei posti degli enti medesimi e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità, avvengano sentite le regioni interessate".