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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  1-1-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione)
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e , che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. (2)
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo articolo 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.(4)(7)
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AGGIORNAMENTO (2)

La l. 8 maggio 1989 (con l'art.2) ha disposto che "Per le imprese di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso.
Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori."
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 7 agosto 1990, n. 250 (con l'art.1) ha disposto che "Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima."