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LEGGE 16 marzo 1987, n. 123

Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1992)
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Testo in vigore dal:  11-2-1992
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Art. 19

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonché a coloro che sono titolari di locazioni alla medesima data, gli alloggi di sua proprietà, con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento.
2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalità di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.
3. Ai fini di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il ricavato della vendita è portato, a mano a mano che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e destinato prioritariamente, per le predette finalità, al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale o i componenti del cui nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.
7. Il comma 1 non si applica, altresì, a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale.
8. Non può essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 31 dicembre 1991, n.440 ha disposto (con l'art. 1) quanto segue: "I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi già avuti in regolare concessione nella qualità di dipendenti, collocati a riposo o
deceduti in servizio"