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LEGGE 16 marzo 1987, n. 123

Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1992)
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Testo in vigore dal: 14-4-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo
professionale  di  agente,  consegue  il passaggio alla III qualifica
funzionale,  profilo  di agente di produzione, a decorrere dal giorno
successivo a quello di compimento di un anno di servizio.
  2.  Nei  confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano gia' maturato la anzianita' di servizio
anzidetta,  il  passaggio  decorre  a tutti gli effetti dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
  3.  Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei
precedenti  commi  1  e  2  possono essere utilizzati anche nel ciclo
produttivo.