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LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal:  29-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

(Unità tecnica centrale)
1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo. (4)
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità , da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((19))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, convertito con L. 17 febbraio 1994 n. 121, ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 12, comma 1 va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".
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AGGIORNAMENTO (19)

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 è stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.