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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  21-1-1988
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Art. 8

1. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche.
2. La convenzione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.
3. Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
4. Nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta, legge a decorrere dall'anno 1987.
5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
6. L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo 32.
7. Al comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, limitatamente all'area del comprensorio, industriale individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.
8. Il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7.
9. Ferma restando la competenza per le domande già definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unita
(( e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988 ))
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10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219.