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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal:  30-4-1983

Art. 19


È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1983 per incrementare:
1) di lire 140 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989, la dotazione del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni;
2) di lire 60 miliardi, per l'esercizio 1983, il Fondo di dotazione per il riscontro effetti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, numero 949.
La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, primo capoverso, della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisto di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, è incrementata di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
La dotazione del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 150 miliardi.
La dotazione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 20 miliardi.
La dotazione del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata, per l'anno 1983, della somma di lire 250 miliardi.
La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata per l'anno 1983, della somma di lire 350 miliardi.
La dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 80 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.
L'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1983.