LEGGE 13 settembre 1982, n. 646

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/9/1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
Testo in vigore dal: 5-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
 
  Chiunque,  avendo  in  appalto  opere   riguardanti   la   pubblica
amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o  a  cottimo,
in  tutto  o  in  parte,  le  opere  stesse,  senza  l'autorizzazione
dell'autorita' competente, e' punito con ((la  reclusione  da  uno  a
cinque anni e con la multa)) non inferiore ad  un  terzo  del  valore
dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore  ad  un
terzo del valore complessivo  dell'opera  ricevuta  in  appalto.  Nei
confronti  del  subappaltatore  e  dell'affidatario  del  cottimo  si
applica la pena ((della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e  della
multa.))  pari  ad  un  terzo  del  valore  dell'opera  ricevuta   in
subappalto o in cottimo. E' data  all'amministrazione  appaltante  la
facolta' di chiedere la risoluzione del contratto. 
  L'autorizzazione prevista dal precedente comma e' rilasciata previo
accertamento dei requisiti di idoneita' tecnica  del  subappaltatore,
nonche'  del  possesso,  da  parte  di  quest'ultimo,  dei  requisiti
soggettivi  per  l'iscrizione  all'albo  nazionale  dei  costruttori.
L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata  nei  casi   previsti
dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  Per i rapporti di subappalto e  cottimo  contemplati  nel  presente
articolo, che siano in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'autorizzazione deve  intervenire  entro  90  giorni
dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei  rapporti  stessi,
in carenza del titolo autorizzatorio, e' punita con le pene stabilite
nel primo comma,  ferma  restando  la  facolta'  dell'amministrazione
appaltante di chiedere la risoluzione del contratto. (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 1982, n. 936 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "A modifica e integrazione del disposto di cui  all'ultimo  comma
dell'articolo  21  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i
rapporti  di  subappalto  e  cottimo  contemplati  nell'articolo   21
predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982,  l'autorizzazione
deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, all'autorita' competente,  la  quale  si
pronuncia entro sessanta giorni dalla  ricezione  della  domanda.  Se
l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la  prosecuzione
dei rapporti di subappalto  e  di  cottimo  e'  punita  con  le  pene
stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della  legge  13
settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1  della  legge
12 ottobre 1982, n. 726,  sopracitata,  ferma  restando  la  facolta'
dell'amministrazione  appaltante  di  chiedere  la  risoluzione   del
contratto".