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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 936

Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Testo in vigore dal:  29-12-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le parole: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato" sono sostituite dalle seguenti: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria".